1. Dopo l'articolo 3 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - 1. A chiunque ne faccia richiesta è consentita l'indicazione della paternità e della maternità negli estratti, atti e documenti di cui all'articolo 1, previa presentazione di apposita domanda alle autorità competenti».